Art. 1.

      1. I beni mobili registrati oggetto di sequestro o confisca a seguito di procedimenti penali possono essere venduti mediante asta pubblica decorso un mese dall'atto di sequestro o confisca.
      2. Le somme derivanti dalla vendita dei beni mobili di cui al comma 1 sono accreditate su un apposito conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato. Le medesime somme sono attribuite all'indagato o imputato proprietario del bene venduto a seguito di sequestro o confisca, in caso di assoluzione, ovvero allo Stato, in caso di condanna definitiva.